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Garanzia a tutela del cliente

L'Agenzia Travel Planet è da sempre dalla parte dei propri clienti.

Per tutelare i diritti di tutti Voi abbiamo scelto di proggerVi con il prodotto VACANZE GARANTITE® 

Il Fondo Consortile di garanzia sottoscritto con Vacanze Garantite®  tutela i pagamenti dei clienti in caso di insolvenza o fallimento dell’Agenzia di Viaggi. Questa forma di protezione finanziaria è obbligatoria dal 01/07/2016 e Vacanze Garantite® risponde appieno a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018 - Sezione V - Protezione in caso di insolvenza o fallimento - Art. 47 comma 3.

La Garanzia e l'Affidabilità di un Viaggio senza brutte sorprese.

Fondo di garanzia consortile: VACANZE GARANTITE® 

Certificato Numero: 2024071882AT

Aderente: Cesena Planet Snc

In caso di problematiche insorte che impediscano la prosecuzione del viaggio o la totale effettuazione, bisogna contattare prontamente i seguenti recapiti:

Tel. +39. 02. 8717 7065

Email: insolvenza@vacanzegarantite.it 

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018 , n. 62 .

 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica

il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

 

Sezione V

Protezione in caso d’insolvenza o fallimento

 

Art. 47 (Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza o fallimento) .

  1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

  2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro.

  3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

  4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.

  5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

  6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.

  7. L’obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l’organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

  8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.

  9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.

  10. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

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